Il grosso punto di domanda dell’IDD
La Direttiva Europea in tema di “Distribuzione Assicurativa” nota agli addetti ai lavori come IDD è in dirittura d’arrivo, quantomeno a livello comunitario. Occorre però, prima di vedere sommariamente i contenuti, fare una premessa: la Nuova Direttiva rientra in quella serie di provvedimenti legislativi che hanno come obiettivo primario, quello di tutelare maggiormente il consumatore all’interno dei mercati finanziari. Verifichiamo se, ad una prima lettura, sembra essere così. Maggiore tutela vuol dire maggiore concorrenza che, all’interno dell’IDD si riscontra nella parte in cui il campo di applicazione riguarda non solo le Compagnie, ma anche tutti i soggetti attivi nella rete distributiva assicurativa, dagli Agenti ai Broker, compresi i canali distributivi diretti delle Compagnie e i siti di comparazione.
Nella sua fase di messa a punto la IDD prevedeva l’eliminazione di ogni forma provvigionale a favore dell’onorario professionale, formula che avrebbe in tal modo evitato parecchi problemi legati a conflitti di interesse dannosi per il cliente. Questo indirizzo non è passato e dunque la provvigione dovrebbe continuare ad essere la tipica remunerazione della distribuzione assicurativa, anche se qualche passo in avanti in questo senso la nuova Direttiva lo prevede in termini di trasparenza delle remunerazioni.
Sempre la IDD introduce l’obbligo di realizzare un POG (Product Oversight Governance) per ogni prodotto di nuova concezione, un documento che definisca in modo preventivo l’adeguatezza del prodotto ai reali bisogni del consumatore, ma di questo ne parleremo con il nostro ospite in “A tu per Tu”.
E chiudiamo questo breve passaggio in terra IDD evidenziando, con un certo sollievo, che il dispositivo prevede il divieto di distribuire prodotti assicurativi abbinati obbligatoriamente ad altri prodotti. In questo caso il cliente potrà acquistare autonomamente gli uni o gli altri senza alcun vincolo.
In conclusione, questi sono solo alcuni, ma significativi, punti che la Nuova Direttiva prevede, altro è quello che verrà recepito nel nostro Paese.
Cosa rimane da dire? Sicuramente che sulla questione grava un grosso punto di domanda, legato al recepimento all’interno dei singoli paesi membri, che potrebbero modificare l’articolato di legge anche in maniera sostanziale.