Profili social e siti internet per intermediari assicurativi
I social network sono ormai diventati parte integrante nella vita di ognuno di noi, modificando il nostro modo di agire e rendendo la loro presenza nella nostra quotidianità una routine quasi irrinunciabile.
Come per tanti altri settori, anche nel mercato assicurativo la comunicazione, la pubblicità ed il marketing sono stati radicalmente trasformati dall’avvento di queste nuove piattaforme di condivisione. Negli ultimi anni, infatti, praticamente tutte le Compagnie ma anche tantissimi Intermediari assicurativi hanno aperto le loro rispettive pagine su Facebook, LinkedIn ed altri canali social per poter comunicare in modo più concreto e diretto con la loro clientela finale.
Come era facile aspettarsi però, con le tante aperture di queste pagine, non sono mancati moltissimi errori nell’utilizzo di quest’ultime come: profili privati utilizzati come pagine aziendali, mancanza di informazioni utili e fondamentali per la clientela finale ecc…
Ecco allora che IVASS, attraverso gli articoli 79 e 80 del Documento di Consultazione N.5/2018, ha stilato una serie di regole per la corretta creazione di siti e profili social per Agenti e Broker assicurativi.
In caso di promozione e collocamento di polizze tramite sito internet o profilo social, infatti, la home page dei canali degli Intermediari assicurativi dovrà contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:
- i dati identificativi dell’intermediario come il numero di iscrizione nel Registro RUI
- la sede legale e le eventuali sedi operative
- il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e di PEC
- i recapiti per la presentazione dei reclami
Gli intermediari che invece, tramite siti internet o altri mezzi, forniscono informazioni su uno o più contratti assicurativi e quindi offrono un servizio di comparazione dovranno:
- indicare il dato relativo alla quota di mercato comparata e l’elenco delle imprese di assicurazione con le quali hanno sottoscritto accordi finalizzati alla comparazione delle polizze
- garantire che il numero delle imprese pubblicizzate ai fini del confronto corrisponda a quello delle imprese effettivamente comparat
- in caso di mancata quotazione di una o più delle imprese comparate, esplicitare i motivi dell’impedimento e comunicare all’utente le relative quotazioni.
- fornire comparazioni basate non soltanto sul prezzo, ma anche sulle caratteristiche principali delle polizze
- dotarsi di processi di rilevazione delle esigenze assicurative del contraente e di quotazione delle garanzie tali da produrre una gamma di prodotti tutti rispondenti alle esigenze dallo stesso manifestate
- adottare delle modalità operative idonee ad evitare forme di abbinamento forzato delle coperture accessorie a contratti assicurativi della responsabilità civile auto e meccanismi di attribuzione automatica di garanzie non richieste e per le quali non sia stata manifestata
- garantire la trasparenza delle remunerazioni riconosciute da ciascuna delle imprese all’intermediario per il servizio di comparazione, nonché dei compensi riconosciuti dalle imprese, per ciascuna polizza.
Questo nuovo regolamento, seppur molto stringente, aiuterà sicuramente sia gli Intermediari per il corretto utilizzo e sviluppo di questi nuovi e potenti strumenti di comunicazione, sia i clienti finali per una maggiore trasparenza e facilità di reperire informazioni riguardanti i propri consulenti assicurativi e le loro coperture.